Condizioni Generali

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI 

  1. FONTI LEGISLATIVE La compravendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni. 
  2. AUTORIZZAZIONI L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile. 
  3. DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 
  4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Il Contratto di vendita di pacchetto turistico è composto, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, dalle condizioni specifiche eventualmente pattuite di volta in volta fra le parti, nonché dal catalogo, depliant, opuscolo o programma fuori catalogo consultabili e stampabili tramite Internet. La nozione di pacchetto turistico è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ……. che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico (art. 84 Cod. Cons.). Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 
  5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE – SCHEDA TECNICA L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: – estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; – estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; – periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo o viaggio su misura; – modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.); – numero minimo partecipanti previsto per l’organizzazione di viaggi di gruppo; – cambi di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno e valore 
  6. PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione potrà essere effettuata via telefono, fax, e-mail e dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Il viaggio di gruppo potrà essere annullato da parte dell’organizzatore, nel caso di mancato raggiungimento del minimo di partecipanti. L’agenzia di 

viaggi venditrice, in possesso di regolare licenza, dovrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, conferma del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. L’agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell’organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art. 1.3 CCV oltre che di venditore ex. Art. 4 Decr. Legisl. 111/95, acquistando diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio. 

  1. PAGAMENTI All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di partecipazione, oltre alle spese di apertura pratica ed eventuali assicurazioni integrative e al saldo dei voli di linea, scelte dal consumatore. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al momento della prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto. Per prenotazioni abbinate a speciali promozioni e periodi di altissima stagione fa fede quanto proposto nell’offerta e le condizioni che saranno comunicate all’atto della prenotazione. 
  2. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: – costi di trasporto, incluso il costo del carburante; – diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; – tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo o quanto evidenziato nella proposta fatta ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. SPESE APERTURA PRATICA Per ogni partecipante sono dovute le spese apertura pratica indicate nella proposta. 
  3. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggi. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare. 
  4. RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: – aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%; – modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: – ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; – alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 il costo individuale di gestione pratica, la penalità di annullamento sotto indicata e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto, oltre che il costo dell’eventuale biglietteria aerea già emessa, o per altri servizi già resi. Penalità di annullamento: Al consumatore che receda dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate le spese individuali di apertura pratica, le assicurazioni e i costi dei biglietti aerei già emessi, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso, somme non superiori a quelle qui di seguito elencate: – 15% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza – 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza – 50 % della quota di partecipazione da 19 a 11 giorni lavorativi prima della partenza – 75% della quota di partecipazione da 10 a 6 giorni lavorativi prima della partenza (escluso sabato e festivi) – Nessun rimborso dopo tale termine. N.B.: Per prenotazioni abbinate a promozioni speciali, periodi di altissima stagione, viaggi di gruppo, le penalità di annullamento saranno quelle indicate nell’offerta, mentre per viaggi su misura e di gruppi precostituiti, saranno valide quelle indicate e concordate di volta in volta alla firma del contratto. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà, per motivi non attribuibili all’organizzazione, durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. L’agenzia di viaggi o l’organizzatore non è tenuto ad avvisare o controllare la validità dei documenti per l’espatrio del consumatore. Saranno ritenute valide solo le comunicazioni di rinuncia o cambiamento fatte via fax, via posta od altra modalità in via telematica. 

    N.B.: Per prenotazioni abbinate a promozioni speciali, periodi di altissima stagione (dal 20 dicembre al 7 gennaio; dal 4 agosto al 25 agosto; dal 22 aprile al 2 maggio e dal 29 maggio al 3 giugno; per il periodo festivo coincidente con il Carnevale, ivi incluso il Carnevale Ambrosiano, per il periodo festivo di Pasqua ( si intende tale il periodo ricompreso tra i due sabati precedenti a Pasqua e la domenica successiva a Pasqua), al consumatore che receda dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate le spese individuali di apertura pratica, le assicurazioni e i costi dei biglietti aerei già emessi, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso, somme non superiori a quelle qui di seguito elencate: le penalità di annullamento saranno le seguenti:

    – 40% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza
    – 80% della quota di partecipazione da 29 a 11 giorni lavorativi prima della partenza
    – 100% della quota di partecipazione da 10 a 0 giorni lavorativi prima della partenza (escluso sabato e festivi).

  5. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
  6. SOSTITUZIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il 

cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.89 Cod. Cons.) ed in particolare non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto/servizio da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; c)i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzazione tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che verrà quantificata prima della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere le sole spese di apertura pratica. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli impegni di cui alla lettera d) del presente articolo. 

  1. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale, aggiornate alla data di stampa del catalogo o nel programma o proposta su misura fuori catalogo, relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. I consumatori dovranno all’atto della prenotazione informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e prima della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 
  2. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità dei paesi in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la 

facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore. 

  1. REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia. A sua volta l’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo. 
  2. LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dei danni determinati dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli art.94-95 del Codice del Consumo. Limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia di cui sono parte l’Italia e l’Unione Europea. 
  3. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art.15-16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
  4. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
  5. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. 
  6. FONDO DI GARANZIA Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) è istituito presso il Ministero delle attività produttive a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle esigenze del consumatore in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore : a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349. 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 

  1. A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
  2. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere Privacy. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 196/2003 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento il consumatore potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7. d.lgs. n. 196/03 contattando Sportessentially di Made In Italy s.r.l. via Fratelli d’Italia, 5– 21052 Milano Busto Arsizio (Va)-Tel. 02.24166345 – e-mail : madeinitaly4@legalmail.it

SCHEDA TECNICA 

Quote espresse in Euro calcolate al cambio del dollaro USA in vigore il 30/09/2022. Sostituzioni e/o variazioni: variazioni ai servizi a terra già prenotati, purché possibili, sono soggette a spese da quantificare al momento. Variazioni legate al trasporto (date, nominativo), se consentite, saranno assoggettate al pagamento di supplementi nella misura stessa in cui vengono applicati dal vettore operativo. Programma valido dal 01/10/2022 al 30/05/2023. Organizzazione tecnica: Sportessentially di Made in Italy s.r.l. sede legale Via Fratelli d’Italia, 5 – 21052 Busto Arsizio -P.IVA : 03393730126; SCIA: prot. N. 167545 del 30/06/2015; pec madeinitaly4@legalmail.it 

Polizza rc TUA numero polizza 40321512001796 

Fondo di garanzia Filo Diretto Nobis Polizza Nr. 6006002460Q